Art. 8

Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica puo' chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

Testo vigente dal 17 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1~art8 · fonte su Normattiva