La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri. Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo vigente dal 9 aprile 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103~art24 · fonte su Normattiva