La misura del concorso delle regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle regioni, e' determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Fino a quando non sara' emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle regioni. La liquidazione delle spese di cui al comma precedente e' deliberata dalla giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.

Testo vigente dal 9 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103~art34 · fonte su Normattiva