L'Avvocatura generale dello Stato e' costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato. Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato. I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. E' abrogato l'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Testo vigente dal 9 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103~art8 · fonte su Normattiva