E' istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani. La composizione di ciascuna sezione e' stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e della legge 29 luglio 1968, n. 858, e fa parte del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art25 · fonte su Normattiva