Per la realizzazione dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e la spesa di lire 3.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art33 · fonte su Normattiva