I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, sono concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970. Al fine predetto, il fondo di cui al suddetto articolo 43 e' elevato di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi ai predetti esercizi finanziari. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre anticipazioni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.
Testo vigente dal 16 febbraio 1970
