Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, o erroneamente trasmesse dai comuni anche con unico protocollo, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.
Testo vigente dal 16 agosto 1984
