All'articolo 17-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' aggiunto il seguente comma: "Sono da considerarsi urbane, fra l'altro, le unita' immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano".
Testo vigente dal 16 agosto 1984
