Per i beneficiari di decreti di contributo i quali non abbiano potuto iniziare i lavori per indisponibilita' a qualunque titolo dei lotti, il contributo dovra' essere rideterminato al momento della effettiva disponibilita' dei lotti. I soggetti di cui al primo comma potranno presentare domanda nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 16 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;462~art21 · fonte su Normattiva