Gli aventi diritto, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219; possono rinunciarvi optando entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge.
Testo vigente dal 16 agosto 1984
