L'articolo 1, n. 2), della legge 12 luglio 1956, n. 735, come risulta modificato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240, e' sostituito dal seguente: "2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonche' quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigui, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo della, nonche' per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti".

Testo vigente dal 30 ottobre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1484~art1 · fonte su Normattiva