[1]All'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]Nel primo comma, le parole: "le misure provvisorie" sono sostituite dalle seguenti: "le nuove misure". Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464".
Testo vigente dal 9 novembre 1970
