[1]All'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

[2]Nel primo comma, le parole: "le misure provvisorie" sono sostituite dalle seguenti: "le nuove misure". Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464".

Testo vigente dal 9 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art14 · fonte su Normattiva