Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e' sostituito dal seguente: "1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati".
Testo vigente dal 27 febbraio 1989
