Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio".
Testo vigente dal 27 febbraio 1989
Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio".
Testo vigente dal 27 febbraio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1989-02-27;62~art3 · fonte su Normattiva