Art. 5

[1]L'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, gia' articolo 21 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

[2]La sua attivita' si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".

Testo vigente dal 14 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3~art5 · fonte su Normattiva