Art. 3

Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e' sostituito dal seguente: "Il consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati".

Testo vigente dal 14 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-04-12;3~art3 · fonte su Normattiva