Art. 3
Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e' sostituito dal seguente: "Il consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati".
Testo vigente dal 14 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva