I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi gia' in esercizio di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e di eta' non superiore a dieci anni. Qualora l'acquisto si riferisca a nave di eta' superiore ad anni cinque, la durata massima di anni dieci del finanziamento e' ridotta di altrettanti anni di quanto l'eta' della nave supera gli anni cinque. Per le navi di cui ai precedenti commi e' ritenuto accettabile dal Ministero della marina mercantile il prezzo valutato all'atto dell'autorizzazione all'importazione. Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima - per la durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione del 35 per cento del tasso contrattuale, che non potra' essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 6 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-25;234~art3 · fonte su Normattiva