Ai fini di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della stessa legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il litorale marittimo o nelle acque interne o nell'ambito dei porti classificati assicurano la sosta, l'assistenza tecnica ed il rifornimento carburanti alle unita' da diporto, assumono le denominazioni di punti di ormeggio e come tali vengono a rivestire una loro autonoma individualita', ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di demanio marittimo previste dal codice della navigazione.

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art29 · fonte su Normattiva