Ai fini di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della stessa legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il litorale marittimo o nelle acque interne o nell'ambito dei porti classificati assicurano la sosta, l'assistenza tecnica ed il rifornimento carburanti alle unita' da diporto, assumono le denominazioni di punti di ormeggio e come tali vengono a rivestire una loro autonoma individualita', ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di demanio marittimo previste dal codice della navigazione.
Testo vigente dal 21 maggio 1986
