L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, gia' modificato dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e' sostituito dal seguente: "Su richiesta del proprietario, che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19, il consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 5 anni ne' superiore a 20. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'ente, provvede il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione rimette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - i piani di ammortamento dei mutui in essere all'atto della cessazione dell'ente. Il comitato esecutivo puo' disporre che l'ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

  • a)condizioni economiche disagiate del proprietario;
  • b)reddito realizzato dalla villa;
  • c)interesse artistico o storico della villa;
  • d)entita' quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro. Al proprietario, che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, eseguisca senza beneficiare del mutuo lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente soprintendenza, puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta".

Testo vigente dal 18 agosto 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-07-07;600~art4 · fonte su Normattiva