Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

  • a)nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
  • b)nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da cio' consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza".

Testo vigente dal 11 aprile 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-04-11;83~art6 · fonte su Normattiva