L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando e' stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti di concerto con Ministri di volta in volta interessati, sentito il parare del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunita' europee. Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalita' di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari".

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-02-17;39~art11 · fonte su Normattiva