Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione
Art. 6 — Trattamento previdenziale
Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge e' attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari. Nel caso di pregresso esercizio dell'attivita' forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
Testo vigente dal 24 agosto 1998
