Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare, nonche' le modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 22 novembre 1977
