Norme

Art. 1

I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda della importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

  • 1)musei multipli;
  • 2)musei grandi;
  • 3)musei medi;
  • 4)musei minori. L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da: un rappresentante del Ministero della pubblica; istruzione, che presiede il Comitato; un rappresentante del Ministero dell'interno; due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti; due Sovrintendenti, uno per le antichita' e l'altro per l'arte medioevale e moderna; un rappresentante dell'Associazione dei comuni e uno dell'Associazione delle province; un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali. Il Comitato e' nominato per decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 12 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-22;1080~art1 · fonte del testo