Norme

Art. 2

Le convenzioni di cui all'articolo 1 hanno durata biennale e sono rinnovabili. Esse devono stabilire: le unita' di personale distinto per categorie funzionali, che il conservatore e' tenuto ad assumere per il funzionamento della biblioteca; la misura del compenso che il conservatore deve corrispondere al personale assunto; gli oneri previdenziali connessi alle prestazioni compensate; gli obblighi di servizio, ivi compreso l'orario di apertura al pubblico, previsti dal regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501. Dell'adempimento delle convenzioni suddette, da stipulare nei limiti delle somme annualmente accreditate, e' responsabile il conservatore dello stabilimento ecclesiastico, la cui opera e' gratuita. Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila sul funzionamento delle biblioteche di cui alla presente legge ed esercita, in materia, le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Testo vigente dal 9 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-02;803~art2 · fonte su Normattiva