Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73. Nessuna disposizione della presente legge puo' essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello gia' in godimento in base a precedenti disposizioni. Eventuali disposizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dall'attuazione della presente legge non potra' derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-23;38~art28 · fonte su Normattiva