Gli incaricati dei lavori di ordine e di pulizia e custodia dei locali, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato per almeno cinque anni lodevole opera negli Archivi notarili e siano forniti di tutti i requisiti prescritti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo organico delle carriere esecutive ed ausiliaria, ad eccezione del limite massimo di eta', possono, a loro domanda, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili. La durata della prestazione d'opera di cui al precedente comma e' ridotta a tre anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi. Le domande per il collocamento nei predetti ruoli debbono, a pena di decadenza, pervenire all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 27 luglio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;588~art8 · fonte del testo