Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'

Art. 14-quater — Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico

I fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettivita' della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresi' indicato il termine entro il quale i fornitori di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;269~art14quater · fonte su Normattiva