All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".

Testo vigente dal 10 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;269~art9 · fonte su Normattiva