Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e gli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1942, n. 915, nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
Testo vigente dal 8 febbraio 1952
