Art. 106 — Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato
1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva