Art. 110-ter — Informazione sulle iscrizioni
1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato e' attribuito.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva