Art. 107Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato

1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorita' davanti alla quale la denuncia o la querela e' stata presentata o proposta. L'attestazione puo' essere apposta in calce alla copia dell'atto. 2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato e' attribuito, sempre che cio' non pregiudichi l'esito delle indagini.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art107 · fonte su Normattiva