Art. 107-ter
Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela
((1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela)).
Testo vigente dal 20 gennaio 2016, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva