Art. 110 — Richiesta dei certificati
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1. Non appena il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:
- a)i certificati anagrafici;
- b)il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
- c)il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato. 2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lettera c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 28 febbraio 2003 · versione 0 su Normattiva