Art. 118 — Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari
1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo e' segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva