Art. 19

La cancelleria del giudice per le indagini preliminari, nel trasmettere al pubblico ministero il fascicolo a norma dell'art. 433 del codice, annota nell'indice gli atti acquisiti successivamente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio nonche' quelli che sono stati raccolti nel fascicolo per il dibattimento. In quest'ultimo fascicolo sono inseriti l'elenco delle cose sequestrate e la distinta delle spese non soggette a recupero in misura fissa.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art19 · fonte su Normattiva