Art. 131-bis
(Liberazione dell'imputato prosciolto). 1. L'imputato detenuto nei cui confronti e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.
Testo vigente dal 8 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva