Art. 140 — Facolta' dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna
1. Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva