Art. 145
Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza. 2. Se il dibattimento deve protrarsi per piu' giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, ((stabilisce)) il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva