Art. 165

(Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato) 1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione. 2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art165 · fonte su Normattiva