Art. 165-terMonitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art165ter · fonte su Normattiva