Art. 175-bis
Decisione sulla improcedibilita' ai sensi dell'articolo 344-bis del codice
1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilita' non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva