Art. 167
Nuovi motivi della impugnazione gia' proposta
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva