Art. 169Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione e' fatta menzione negli avvisi. 2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art169 · fonte su Normattiva