Art. 174Rettifiche e integrazioni alla motivazione

1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando cio' non e' possibile, provvede un consigliere che puo' anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art174 · fonte su Normattiva