Art. 181

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(Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese) 1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato. 2. A tal fine la cancelleria notifica al condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente all'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione o, se si tratta di decreto, dalla scadenza del termine per proporre opposizione, le somme in esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa. 3. L'avviso di pagamento e il precetto per le pene pecuniarie pagabili ratealmente contengono l'indicazione dell'importo e della scadenza delle singole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenza suddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione e' disposta dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 660 comma 3 del codice. In ogni caso non sono dovuti interessi per la rateizzazione. 4. La specifica contenuta nell'atto di precetto sostituisce la nota delle spese. 5. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche per il recupero delle spese di mantenimento in carcere.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art181 · fonte su Normattiva