Art. 182 — Procedura in caso di insolvibilita
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1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma dell'articolo 660 del codice. 2. Al fine di accertare la effettiva insolvibilita' del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva