Art. 193
Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna
[1]1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, e' annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che la ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/09/1989, n. 227 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva